ASSOCIAZIONE CULTURALE
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STATUTO

Capitolo 1: costituzione, denominazione, sede e durata.
Si è costituita l’Associazione culturale “acART” di seguito denominata, per abbreviazione,
L’Associazione ha sede in San Gemini (TR), Loc. Molinelle, 312 C c.a.p. 05029. La Sede
associativa potrà essere spostata, nell’ambito dello stesso Comune, senza necessità di variare il presente statuto.
L’associazione è a tempo indeterminato.

Capitolo 2: carattere dell’Associazione, finalità.
L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante:
– la promozione e la diffusione della cultura e dell’arte intese nelle forme più ampie del loro significato, senza nessun confine di carattere e di gusto;
– la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi, di attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:
– organizzazione e gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshops ed altre iniziative culturali e formative compresi corsi di cucina;
– organizzazione e gestione di gruppi di studio e di ricerca;
– organizzazione e gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
– promozione di iniziative di educazione;
– coordinamento di attività di volontariato all’interno dell’Associazione nonché all’esterno della stessa;
– promozione, organizzazione e gestione di iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore degli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
– sviluppo, anche tramite collaborazioni con altri Enti o Associazioni in Italia e all’Estero, di iniziative tese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo, attività socio culturali di ogni espressione artistica, nonché valori progressisti, liberali, riconosciuti quale fondamento
– organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive, spettacoli di danza, teatrali, musicali, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, mostre d’arte e di fotografia, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto ed al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
– diffusione ed editazione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, ed ogni pubblicazione connessa ed utile all’attività educativa, ricreativa e naturalistica;
– assegnazione di premi realizzati ed ideati dall’Associazione a quelle persone che si distinguano per particolari meriti artistici;
– svolgimento di qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi;
– esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’Associazione.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà, altresì, ricevere donazioni ed offerte.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei principi inviolabili della persona.Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

Capitolo 3: gli associati.
All’Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto. Sono ammesse persone di ambo i sessi senza distinzione o discriminazione di alcun tipo, sia formale o ideologico.
Tutti gli Associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell’Associazione. Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’ente e a determinarne programmi ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.La partecipazione degli Associati a tutte le attività dell’ Associazione è da intendersi esclusivamente in forma gratuita (pro- bono).
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati:
Sono Associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’ente e che risultano come tali dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Associati ordinari coloro che aderiscono all’ente durante il corso della sua esistenza.
Sono Associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell’ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato Direttivo.
La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti /doveri nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun Associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
1) mantenere una specchiata condotta morale e civile nell’ambito dell’Associazione e fuori di essa;
2) versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di Associati;
3) astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento che possa nuocere o creare nocumento diretto o indiretto all’Associazione;
4) è fatto divieto assoluto agli Associati di utilizzare impropriamente il logo, la denominazione dell’associazione o dei premi ideati e istituiti dall’associazione per scopi o fini estranei all’associazione stessa, pena l’estromissione immediata dalla stessa, impregiudicato eventuali /ulteriori responsabilità civili e/o penali perseguibili dall’Associazione stessa a Sua esclusiva tutela;
5) l’utilizzo del logo, denominazione e premi dell’Associazione viene concesso limitatamente per gli scopi finalizzati all’Associazione tramite consenso scritto del Presidente o Comitato di Gestione;
6) non divulgare a chiunque estraneo / i all’Associazione, l’operato dell’Associazione stessa, compresi gli atti redatti dalla medesima, i suoi profili programmatici annuali e tutto ciò che riguarda la vita dell’Associazione.

Capitolo 4: costituzione, variazione, estinzione del rapporto associativo.
Chiunque desideri essere ammesso all’Associazione deve farne domanda scritta al Comitato Direttivo. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti.
Il Comitato Direttivo provvede entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l’ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Comitato comunicherà all’interessato – via telefax, mail, telegramma o raccomandata a.r. il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro dieci giorni dalla delibera.
Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Comitato Direttivo all’interessato, sempre che il nuovo Associato provveda al versamento della quota associativa dell’annualità corrente e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso da svolgersi tramite raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell’Associazione stessa.
Essa comporta per l’Associato, di maggiore età, il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria.
L’Associato che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento / i e le disposizioni emanate dal Comitato Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d’infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione o all’onorabilità stessa dei Soci, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a 6 mesi, fermo restando tutti i suoi obblighi sociali e responsabilità civili connesse. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate, il Comitato Direttivo, di concerto con il Presidente dell’Associazione, sanzionano con l’espulsione dell’associato. L’espulsione è altresì applicabile all’Associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.
Per ogni provvedimento di sospensione, variazione, scioglimento del rapporto associativo, il Comitato Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto immediato dalla notifica del provvedimento.
L’Associato può in qualsiasi momento notificare al Comitato Direttivo la propria volontà di recesso dall’Associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Capitolo 5 : organi dell’associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’assemblea degli Associati;
2) il Comitato Direttivo, al cui interno viene eletto il Presidente;
È organo straordinario dell’Associazione il Commissario Straordinario che presta il suo operato sempre in forma e maniera gratuita.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Capitolo 6: l’assemblea degli associati.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile) oltre che per la definizione delle linee guida che l’associazione intende adottare.
Sono inoltre di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) la nomina del Comitato Direttivo e del Presidente;
b) la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nonché le relative modificazioni.
La convocazione degli Associati potrà essere fatta tramite raccomandata a.r., tramite mail con la conferma di ricevuto, tramite fax e comunque tramite affissione.
L’avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e dovrà contenere e specificare gli argomento posti all’ordine del giorno, la data, ora e il luogo della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli Associati in regola con le quote associative.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria: l’approvazione di integrazioni e/o modificazioni statutarie, le deliberazioni di fusione e scioglimento dell’Associazione, la nomina del Commissario Straordinario.
Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli Associati in pari col pagamento della quota associativa e nel rispetto di tutti gli obblighi sociali. Le quote associative devono essere versate per intero entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio.
Ogni Associato ha diritto a un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di 3 compreso il latore delle deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza ordinaria, mail, telefax, telegramma, etc
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate per iscritto; al riguardo si potrà procedere anche tramite registrazioni vocali della seduta su nastro e conservato presso l’Associazione.
Le votazioni avvengono solo ed esclusivamente in chiaro per alzata di mano, non sono ammesse votazioni segrete. Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei ¾ degli associati iscritti al libro degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Capitolo 7: il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni Sua attribuzione dal Vice Presidente. Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, potrà nominare un vice Presidente in qualunque momento, comunicando tale provvedimento agli organi dell’Associazione. Il solo intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fatto salvo il compito seguente di convocare il Comitato Direttivo e l’Assemblea per riferire sul suo operato.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, si attiva a risolvere bonariamente eventuali problematiche o controversie tra associati intervenendo nell’interesse dell’Associazione e comportandosi come “buon padre di famiglia”. L’operato del Presidente, al riguardo, sarà per gli associati coinvolti inappellabile e gli stessi si atterranno a quanto espressamente richiesto dal Presidente.
Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del vice Presidente convocare entro 30 giorni l’assemblea ordinaria / straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente.

Capitolo 8: il Comitato Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da non meno di 3 componenti e non più di 5, eletto dall’Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Comitato Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la miglior gestione dell’Associazione senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell’Associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti /crediti, alla radiazione dell’Associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all’ammissione di nuovi Associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell’Associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vice Presidente.
Il Comitato Direttivo può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalle Leggi in vigore, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;nell’ambito dei poteri loro delegati i membri del Comitato Direttivo hanno la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti l’Associazione. Qualora la richiesta sia urgente, il Presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi, impiegando tutte le forme lecite possibili di comunicazione. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati tecnici, esperti o consulenti esterni.
Le adunanze saranno valide con l’intervento personale di almeno un terzo dei componenti l’Associazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il Presidente.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza, fonia o in fonia- video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il membro che senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Comitato. Le dimissioni da membro del Comitato Direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta formalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a Consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Comitato Direttivo non consegue alcun compenso.
Nel caso di dimissioni del Comitato Direttivo, l’Assemblea straordinaria elegge il nuovo Comitato o nomina il Commissario straordinario. Il Comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Capitolo 9: entrate dell’Associazione.
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti effettuati dai Fondatori;
b) versamenti effettuati da detti Fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono
c) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
d) eventuali introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
e) da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di modico valore;
f) da donazioni o accettazione di lasciti ereditari.
Inoltre l’Associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici (per quanto riguarda i contributi da parte di Enti Pubblici, ci si atterrà a quanto stabilito e previsto dall’ art.10 del D.lgs 460/97 e succ. modificazioni e/o integrazioni) e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervenissero all’Associazione a qualunque titolo, patrocini. I fondi eventuali verranno gestiti dal Comitato Direttivo nel pieno rispetto dell’Associazione, delle Leggi in materia e dei Suoi Associati, è facoltà del medesimo decidere in quale Istituto/ i di Credito depositare gli eventuali capitali, sempreché la somma dei capitali liquidi lo consenta.
I fondi dell’Associazione non potranno essere in alcun modo investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Il Comitato Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di Associato deve versare all’Associazione. L’adesione ad essa non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E’ lo stesso facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell’Associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a qualsiasi titolo.
L’Associazione non può concedere alcun tipo di prestito economico agli Associati o a terzi.

Capitolo 10: libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione, nonché del libro degli Associati. I dati anagrafici e di residenza degli Associati verranno trattati nella scrupolosa osservanza del D.lgs 196/2003 (riservatezza) non verranno divulgati a terzi esterni all’Associazione, fatte salve le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria, qualora ne facessero semplice richiesta verbale al Presidente dell’Associazione o al Comitato di Gestione.

Capitolo 11: esercizio fiscale e rendiconto economico.
L’esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
L’Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato di Gestione predispone il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
Il rendiconto deve restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Capitolo 12: avanzi di gestione.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni O.N.L.U.S. che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Capitolo 13: partecipazioni / collaborazioni.
L’Associazione può, per adempiere al meglio agli scopi prefissati, avere collaborazioni esterne con altre O.N.L.U.S., associazioni non riconosciute, di volontariato, ma con proprio statuto registrato e connesso alla cultura o arte in generale, Enti pubblici o privati italiani e internazionali, Enti di promozione cittadina, provinciale e regionale, attività di privati o commerciali che possano fornire supporto tecnico senza, per questo, avanzare da parte delle stesse attività richieste di rimborsi di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo.

Capitolo 14: patrocinio.
L’Associazione può fornire il proprio patrocinio inteso come collaborazione alla realizzazioni di eventi, dibattiti e altro strettamente connesso ai fini dell’arte e della cultura in generale.

Capitolo 15: scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione nominerà uno o più liquidatori i quali provvederanno a devolvere l’intero patrimonio dell’Associazione in scioglimento ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità.
Per quanto non qui espressamente contenuto, si rimanda agli usi e consuetudini del luogo di operatività dell’Associazione e al buon senso e buona fede di ognuno degli Associati.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli Organi d’Associazione, tra gli Organi e gli Associati oppure tra Associati, questa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno”ex bono ed aequo” senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina degli stessi. La Loro determinazione avrà effetto liberatorio di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli Arbitri sono nominati nella seguente forma: uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due Arbitri o, in difetto di accordo, dal Giudice di Pace competente sul territorio dove ha sede operativa l’Associazione, il Quale, nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Il compito degli arbitri nominati è da ritenersi pro-bono.

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